CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 48

SPOGLIATOI

In vigore dal 25 ott 1960
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche od ambientali lo permettano, metteranno a disposizioni degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-48

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SPOGLIATOI (Art. 48 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo