CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I›Parte PRIMA
Art. 38
DIMISSIONI
In vigore dal 25 ott 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50% per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma;
2) il 75% per gli aventi anzianità, di servizio fino a 10 ani compiuti;
3) il 100% gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti.
Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto primo l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto terzo è dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del sessantesimo anno di età se uomo, del cinquantacinquesimo anno di età se donna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-38