CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIIParte TERZA

Art. 3

CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 25 ott 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia saranno applicabile in tale caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni dei presente contratto. Comunque agli effetti dell'indennità di cui all' si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-3-3

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CONTRATTO A TERMINE (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo