CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affiniTitolo V

Art. 20

In vigore dal 23 ott 1960
Le disposizioni di cui al presente contratto hanno decorrenza dal 1 gennaio 1949 e scadono al 31 dicembre 1950. Quelle degli accordi integrativi economici individuali o aziendali hanno la decorrenza e la durata negli stessi fissata e, in ogni caso, dovranno avere effetto con 1 gennaio 1949. Tanto il presente contratto quanto gli accordi integrativi si intendono rinnovati di anno in anno, ove tre mesi prima della scadenza non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti con raccomandata R.R.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-20

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