CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III›Parte III
Art. 36
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 22 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-36-2