CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 30

PERMESSI

In vigore dal 22 ott 1960
Il datore di lavoro potrà concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-30

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PERMESSI (Art. 30 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo