Art. 1

In vigore dal 12 ott 1960
N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con quello per la marina mercantile, la Lega Navale italiana, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, ora per allora, dal comune di Pisa, la donazione di un appezzamento di terreno posto in Marina di Pisa, golena d'Arno, di cui all'atto 5 giugno 1935 (registrato a Pisa il 17 giugno 1935, n. 1310, vol. 174 atti pubblici). Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 84. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-26;1002#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione alla Lega Navale italiana ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo