Art. 1
In vigore dal 30 set 1960
N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene stabilito che l'insegnamento della stenografia può essere impartito negli Istituti professionali di Stato, nei cui programmi è compresa detta disciplina, secondo il sistema "PitmanFrancini", oltre che secondo i sistemi Gabelsbergernoe, Cima, Meschini, Stenital
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;985#art-1