Art. 1
In vigore dal 29 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti;
Considerata la opportunità che la Fortezza di Palmanova (Udine) sia, conservata ed additata al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse storico ed artistico, costituendo il complesso stesso il prototipo dei baluardi dell'epoca moderna, legato alla memoria delle eroiche campagne sostenute dalla Repubblica Veneta contro austriaci, turchi e francesi, nonché al ricordo della prima guerra per l'indipendenza italiana;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
La Fortezza di Palmanova è dichiarata monumento nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 32. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;972#art-1