Art. 1
In vigore dal 18 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931 n; 889, sul riordinamento dalla istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1938 n. 2038 convertito nella, legge 2 giugno 1939, Considerato che dal 1 ottobre 1958 hanno funzionato di fatto nuovi, Istituti tecnici industriali in Crotone, Genova, Siracusa e Torino;
Considerato che dalla stessa data ha cessato di fatto di funzionare la specializzazione per chimici industriali prego l'Istituto tecnico industriale per il cuoio "Baldracco" di Torino, Ritenuta la necessità di regolarizzare le situazioni di fatto sopraindicate;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Sono istituiti:
a) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali in Crotone;
b) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali in Genova;
c) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Siracusa;
d) un istituto tecnico industriale per chimici industriali in Torino.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1917#art-1