Art. 1
In vigore dal 13 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina i titoli dei metalli preziosi;
Visto il regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge suddetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, è sostituito dal seguente:
"Il punzone del marchio di identificazione e del numero caratteristico di cui al comma secondo dello art. 7 della legge, viene rilasciato all'interessato, contro rimborso della spesa relativa, in quattro grandezze le cui dimensioni, espresse in decimi di millimetro, sono: 18 x 36; 14 x 28; 10 x 20 e 7 x 14".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - COLOMBO - SPATARO - GONELLA - TRABUCCHI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 108. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1006#art-1