Art. 1

In vigore dal 13 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina i titoli dei metalli preziosi; Visto il regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge suddetta; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il parere del Comitato centrale metrico; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, è sostituito dal seguente: "Il punzone del marchio di identificazione e del numero caratteristico di cui al comma secondo dello art. 7 della legge, viene rilasciato all'interessato, contro rimborso della spesa relativa, in quattro grandezze le cui dimensioni, espresse in decimi di millimetro, sono: 18 x 36; 14 x 28; 10 x 20 e 7 x 14". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - COLOMBO - SPATARO - GONELLA - TRABUCCHI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 108. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-21;1006#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto, legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina il titolo dei metalli preziosi. — Testo vigente | Portale Normativo