Art. 1

In vigore dal 13 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; Visto il Codice per la navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 783 del 19 maggio 1959; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 6 maggio 1960 tra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante del comune di Venezia per la concessione dei servizi pubblici di navigazione nella laguna veneta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1960 GRONCHI FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 236. - VILLA
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Art. 1 Approvazione dell'atto di concessione dei servizi pubblici di navigazione nella laguna veneta. — Testo vigente | Portale Normativo