Art. 2
In vigore dal 4 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alimentare.
Esso è costituito da una scuola professionale per alimentaristi con sezione per:
lavoratori industria conserviera degli alimenti di origine animale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;2022#art-2