Art. 1

In vigore dal 21 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero, regolamentazione degli appartenenti alla qualifica operaia, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 19 giugno 1959, stipulato tra la Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e il Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno, con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959, stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali sopra indicate, ad eccezione del Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli appartenenti alla qualifica intermedi delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959, stipulato dalle organizzazioni sindacali medesime, ad eccezione del Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 del 18 gennaio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai, 21 luglio 1959 per gli impiegati e 21 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica di intermedi, addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 69. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-rd-1

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