CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 24

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 21 ott 1960
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-24-2

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ASSENZE E PERMESSI (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo