CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 18

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 21 ott 1960
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro, vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-18-2

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA (Art. 18 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo