Art. 1

In vigore dal 16 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; nonché tra la Confederazione Generale dell'industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 34. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1026#art-1

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Art. 1 Norme sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali valevole ai fini degli Istituti contrattuali. — Testo vigente | Portale Normativo