CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I›Parte PRIMA
Art. 4
CLASSIFICAZINE DEI LAVORATORI
In vigore dal 16 ott 1960
La classificazione dei lavoratori verrà fatta in base alle categorie sotto elencate:
Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficoltà, delicatezza o, complessità, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
Conduttori di grandi impianti di distillazione continua di acidi grassi; conduttori di grandi apparecchi di sintesi; conduttori degli apparecchi di distillazione e di estrazione con solventi; analisti esecutori di un gruppo determinato e ricorrente di analisi anche con pesate di precisione; conduttori di impianti per la produzione di olii tecnici speciali tipo bossoli, standoli, polimerizzati, etc.
Carpentieri in legno ed in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione, attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; fucinatori non a stampo finiti; saldatori elettrici ed autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; elettricisti addetti a mansioni che richiedono provata capacità ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomature di tubi di acciaio comune di diametro da 100 mm. in più, con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori secondo disegno di apparecchi in legno; ebanisti-mobilieri; falegnami finiti; muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide o di murature a vista; turbinisti a vapore; macchinisti patentati di locomotive, etc. etc.
Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
Conduttori o addetti ad apparecchi o a macchinari comuni di distillazione, neutralizzazione, deodorizzazione, decolorazione, idrogenazione, celle elettrolitiche e presse continue od automatiche, etc. etc., quando sia loro affidato l'andamento degli apparecchi e delle reazioni che vi si svolgono.
Addetti ai filtri-presse negli impianti di estrazione a mezzo solventi; addetti ai rulli refrigeranti per la margarina.
Tornitori; fresatori; piallatori; muratori e arrotini; aggiustatori meccanici; fabbri; carpentieri in ferro; fucinatori a stampo, saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico; piombisti comuni; lattonieri; stagnini; carpentieri in legno; bottai;
falegnami comuni; elettricisti comuni; fuochisti patentati di generatori vapore; macchinisti di motrici a vapore; tubisti comuni; muratori comuni; scalpellini; cementisti; ferraioli verniciatori; decoratori comuni; laccatori; addetti alla conduzione di macchine per la prima lavorazione del legno; etc. etc.
Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
Addetti a facili operazioni quali possono essere: acidificazioni; precipitazioni per salatura; lavaggi; decantazioni; soluzioni; macinazioni; essiccazioni; carico e scarico di filtri, centrifughe, filtri-presse, presse idrauliche, presse continue, emulsionatrici, impastatrici, mescolatrici, zangole, forni, estrattori di impianti di estrazione con solventi; etc. etc., anche se tenuti ad elementari e semplicissime annotazioni.
Addetti a semplici apparecchiature o macchinari, quali ad esempio: pompe, panettatrici, taglierine, apparecchi di trasporto materiali, etc. etc.
Aiutanti di operai specializzati o qualificati. Bertellisti comuni, Bilanceristi, tranciatori; punzonatori; trapanisti addetti a lavori semplici; battimazza di fucina; scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori; aggraffatori; saldatori a punto; stuccatori; addetti alla lubrificazione di macchine e di motori; sbozzatori e muratori di pietre, pezzi refrattari o ceramiche; tassellatori; imballatori e incassatori semplici; imbragatori: aiutanti di operati specializzati e qualificati, etc. etc.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alla lavorazione.
A titolo di esempio appartengono a tale categoria: Addetti ai lavori di pulizia; addetti al carico, scarico e trasporto in genere anche nei reparti di lavorazione.
Donne di I categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessità che richiedono specifiche capacità tecnicopratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Donne di II categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
Donne di III categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alla lavorazione.
Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio e, come tali, non risultano completi; pertanto verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati.
Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-4