CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I›Parte PRIMA
Art. 28
FERIE
In vigore dal 16 ott 1960
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio secondo i termini sottoindicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 7 anni compiuti;
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 15 e fino ai 20 anni compiuti:;
giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 ani compiuti.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Ai lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia verrà corrisposta la retribuzione giornaliera media di fatto percepita secondo il proprio orario per il numero di giorni stabilito per le varie anzianità nel presente articolo e riferita alle ultime due quindicine immediatamente precedenti la data di effettivo godimento delle ferie stesse.
Il riposo annuale ha, normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta.
Le festività previste dal precedente che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennità come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio.
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
In caso di licenziamento il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, semprechè non abbia già usufruito di un maggior periodo di ferie, nel quale caso saia tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'.
A norma del secondo comma dell' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.
Il diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzi - nità maturata compete anche ai lavoratori stagionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-28