CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIParte SECONDA

Art. 25

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 16 ott 1960
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare è computato agli effetti dell'indennità di licenziamento. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per d'etto caso è quello previsto dall' della legge 10 giugno 1940, n. 653 (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi). Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-25-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
SERVIZIO MILITARE (Art. 25 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo