CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIParte SECONDA

Art. 19

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 16 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dalla azienda o dalle competenti Autorità, la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-19-2

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TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (Art. 19 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo