Art. 1
In vigore dal 15 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra la confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Braccianti Salariati Agricoli, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana del Lavoro, l'Unione italiana Lavoratori della Terra, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della U.I.L. Terra; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Braccianti Salariati Operai Specializzati Agricoli, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 30 del 2 febbraio 1960, del patto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale e stato stipulato il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti agricoli avventizi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1960
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1018#art-1