Art. 1
In vigore dal 29 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto,il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 33. - VILLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50,(in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1011#art-1