Art. 1

In vigore dal 1 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie con effetto dall'anno accademico 1960-1961, i trenta nuovi posti di professore di ruolo istituiti, con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, per l'anno accademico medesimo; Visto il verbale dell'adunanza del 29 aprile 1960 della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, nella quale la Facoltà stessa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, per il gruppo di discipline medicina interna, venga trasferito al gruppo di discipline cliniche speciali, per le preminenti inderogabili esigenze dell'insegnamento di clinica ortopedica; Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di medicina e chirurgia; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro: Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1960-61, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, un posto di professore di ruolo per il gruppo di discipline cliniche speciali, anziché per il gruppo di discipline medicina interna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1960 GRONCHI MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 78. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;986#art-1

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Art. 1 Trasferimento di un posto di professore di ruolo dal gruppo di discipline medicina interna a quello di cliniche speciali dell'Universita' di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo