Art. 1
In vigore dal 22 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva fa tariffa dai diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;
Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1 dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1 marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 e il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1949, n. 180, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 6 maggio 1960, n. 511, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura:
a) per i primi 10 miliardi di capitale: L. 50 per milione;
b) per il capitale successivo da oltre 10 a 15 miliardi: L. 30 per milione;
c) per il capitale successiva da oltre 15 a 30 miliardi: L. 25 per milione;
d) per il capitale successivo da oltre 30 a 50 miliardi: L. 15 per milione:
e) per il capitale successivo oltre 50 miliardi: L. 10 per milione.
L'ammontare dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.
In ogni caso, l'ammontare di tali diritti non può essere inferiore all'importo di lire 10.000 (diecimila), fissato come limite minimo.
L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.
Per le nuove emissioni, l'ammontare dei diritti per l'anno in corso, da corrispondersi prima dell'iscrizione nel listino ufficiale in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, si computa sull'importo del capitale azionario od obbligazionario rappresentato dai titoli da ammettere alla quotazione conteggiando, ai fini della determinazione dell'aliquota, anche l'eventuale capitale già quotato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1960
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 5. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;941#art-1