Art. 2

In vigore dal 5 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per: esperto coltivatore montano e forestale (n. 2 sezioni). 2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezioni per: meccanico agrario (n. 2 sezioni). 3. Scuola professionale per la fruttiviticoltura, con sezioni per: frutticoltore; viticoltore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2032#art-2

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