Art. 3

In vigore dal 5 nov 1961
Presso l'Istituto potranno essere istituti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano ai diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) Corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2031#art-3

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Art. 3 Istituzione di un Istituito professionale di Stato per l'agricoltura in Pozzuolo Friuli (Udine). — Testo vigente | Portale Normativo