Art. 3
In vigore dal 5 nov 1961
Presso l'Istituto potranno essere istituti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano ai diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) Corsi preparatori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2031#art-3