Art. 20

In vigore dal 5 nov 1961
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituiti tecnici statali. Per la nomina del personale incaricato e supplente, il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità, dell'istruzione professionale. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nei campo della produzione e del lavoro. Quando funzionino scuole coordinate a norma dello del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2030#art-20

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