Art. 4

In vigore dal 4 nov 1961
Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2018#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Roccaraso (L'Aquila). — Testo vigente | Portale Normativo