Art. 23

In vigore dal 4 nov 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo Biblico della legge comunale e provinciale approvato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1960 GRONCHI MEDICI - TAVIANI- SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 58. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2017#art-23

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Art. 23 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Grosseto. — Testo vigente | Portale Normativo