Art. 2
In vigore dal 4 nov 1961
Il predetto Istituto professionale, ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna;
ricamatrice;
tessitrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2015#art-2