Art. 2

In vigore dal 4 nov 1961
Il predetto Istituto professionale, ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per donna; ricamatrice; tessitrice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2015#art-2

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