Art. 2
In vigore dal 3 nov 1961
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico;
tornitore meccanico;
fonditore formatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2011#art-2