Art. 2
In vigore dal 3 nov 1961
Il predetto Istituito professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
applicato ai servizi amministrativi;
segretario d'azienda;
contabile d'azienda;
operatore di commercio con l'estero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2008#art-2