Art. 23

In vigore dal 3 nov 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1960 GRONCHI MEDICI - TAVIANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 32. - VILLA Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio "Buonarroti" di Roma Numero Qualifica dei posti Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamento (I categoria)......... 1 2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)............... 10 3. Segretario economo............................... 1 4. Applicati........................................ 3 Personale incaricato 5. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 242 settimanali 6. Applicati........................................ 4 7. Personale di servizio............................ 7 N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica Istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI Il Ministro per il tesoro TAVIANI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2007#art-23

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Art. 23 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo