Art. 23
In vigore dal 3 nov 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1960
GRONCHI
MEDICI - TAVIANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 32. - VILLA
Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato
per il commercio "Buonarroti" di Roma
Numero
Qualifica dei posti
Personale di ruolo
1. Preside senza insegnamento (I categoria)......... 1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)............... 10
3. Segretario economo............................... 1
4. Applicati........................................ 3
Personale incaricato
5. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 242
settimanali
6. Applicati........................................ 4
7. Personale di servizio............................ 7
N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica Istruzione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
Il Ministro per il tesoro
TAVIANI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2007#art-23