Art. 1

In vigore dal 3 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1960 è istituita in Roma una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio. A decorrere dalla stessa data, la scuola tecnica commerciale statale "Buonarroti" di Roma è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2007#art-1

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