Art. 2

In vigore dal 3 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria edile. Esso è costituito da una scuola professionale per la formazione delle maestranze edili, con sezioni per: aiuto assistente edile; ferraiolo; muratore; carpentiere in legno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2005#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo