Art. 14
In vigore dal 3 nov 1961
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti, del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del Comune; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberative ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2005#art-14