Art. 9
In vigore dal 1 nov 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; lingue estere; economia domestica; merceologia; disegno e storia del costume; contabilità; igiene del lavoro; materie di cultura tecnica ed economica; materie tecniche del tipo commerciale; stenografia; dattilografia; religione educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1986#art-9