Art. 12

In vigore dal 1 nov 1961
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1982#art-12

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Art. 12 Istituzione di un Istituto professionale di Stato, per il commercio in Frosinone. — Testo vigente | Portale Normativo