Art. 2

In vigore dal 1 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari, settori del commercio. Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: stenodattilografo; segretario d'azienda; contabile d'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1979#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto, professionale di Stato per il commercio in Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo