Art. 2
In vigore dal 31 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico;
meccanico riparatore di automezzi.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista impiantista a bassa tensione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1975#art-2