Art. 9

In vigore dal 29 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; chimica; geologia generale ed applicata, tecnologia mineraria e disegno; igiene del lavoro tecnologia professionale e disegno, economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1963#art-9

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