Art. 9
In vigore dal 29 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nei precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; chimica; tecnica professionale; economia aziendale; elettrotecnica; laboratorio misure elettriche; costruzioni elettromeccaniche; tecnologia e disegni relativi; disegno tecnico; contabilità aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1962#art-9