Art. 9
In vigore dal 29 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti; educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; elettrotecnica; laboratorio misure elettriche; tecnologia professionale e disegno relativo; contabilità aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1961#art-9