Art. 7

In vigore dal 28 ott 1961
L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1949#art-7

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Art. 7 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Taranto. — Testo vigente | Portale Normativo