Art. 23
In vigore dal 28 ott 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 Luglio 1960
GRONCHI
MEDICI - TAVIANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 141. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1949#art-23