Art. 1

In vigore dal 6 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Latina, Frosinone e Roma, in data 24 gennaio 1957, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dei monti Lepini e Ausoni, nelle province di Latina, Frosinone e Roma; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;, Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle Foreste; Viste le lettere n. 2774 in data 1 luglio 1958, del Ministero dei lavori pubblici e n. 140064/112009 in data 12 aprile 1960 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il bacino dei monti Lepini e Ausoni, ricadente nelle province di Latina, Frosinone e Roma, esteso per ettari 74.591, e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1960 GRONCHI RUMOR - TOGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 54. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1335#art-1

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Art. 1 Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino dei monti Lepini e Ausoni, nelle province di Latina, Frosinone e Roma, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991. — Testo vigente | Portale Normativo