Art. 1
In vigore dal 9 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto l' del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 117, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1949, registro n. 30, foglio n. 95, con il quale venne, ricostituita la Commissione stessa;
Visto l'articolo unico del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 859, con il quale, tra l'altro il dott. Ugo di Mauro veniva chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e il dott. Gilberto Greco veniva chiamato a far parte della segreteria della Commissione stessa;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 848, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1954, registro n. 86, foglio n. 22, con il quale il dott. Michele Sinibaldi veniva chiamato a far parte del Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 523, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1956, registro n. 98, foglio n. 26, con il quale il prof. Roberto Breglia veniva chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Vista la lettera 9 marzo 1960, con la quale il prof. Roberto Breglia ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla composizione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
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Il dott. Ugo di Mauro continua a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in qualità di esperto, successivamente al suo collocamento a riposo, avvenuto con decorrenza 1 aprile 1960.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-05;997#art-1