Art. 1

In vigore dal 21 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547, col quale l'abitato di Auletta, in provincia di Salerno, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare; Considerato che, per una parte del detto abitato, la realizzazione del consolidamento è risultata, in seguito a nuovi accertamenti, inconveniente sia tecnicamente che economicamente in relazione allo scopo da raggiungere, e che, pertanto, si rende opportuno procedere al trasferimento parziale dell'abitato medesimo; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 870, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Auletta, in provincia di Salerno, limitatamente alla zona indicata, con tratteggio rosso nell'annessa planimetria 4 marzo 1960, n. 4552, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1960 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;935#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Auletta, in provincia di Salerno, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo