Art. 1

In vigore dal 13 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 982, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Lugnola del comune di Configni, in provincia di Rieti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1960 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 241. - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato della frazione Lugnola del comune di Configni, in provincia di Rieti, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo